Descrizione
Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22) sono previste in favore degli elettori «affetti da
gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile»
anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il
raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli «affetti da gravi infermità
che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali
tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione». Tali disposizioni si applicano per il referendum
nell’ambito dell’intero territorio nazionale.
L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale
un’espressa dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora,
in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di inizio della votazione, ossia
fra martedì 10 febbraio e lunedì 2 marzo 2026. Tale ultimo termine (2 marzo), in un’ottica di garanzia
del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio,
compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta
del voto a domicilio.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui
l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera
elettorale personale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato
dagli organi dell’Azienda sanitaria locale.
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22) sono previste in favore degli elettori «affetti da
gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile»
anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il
raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli «affetti da gravi infermità
che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali
tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione». Tali disposizioni si applicano per il referendum
nell’ambito dell’intero territorio nazionale.
L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale
un’espressa dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora,
in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di inizio della votazione, ossia
fra martedì 10 febbraio e lunedì 2 marzo 2026. Tale ultimo termine (2 marzo), in un’ottica di garanzia
del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio,
compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta
del voto a domicilio.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui
l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera
elettorale personale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato
dagli organi dell’Azienda sanitaria locale.
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Last edit: 03/02/2026 09:05:10